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Se hai dubbi sulla corretta redazione del bilancio condominiale oppure sulla ripartizione delle spese effettuata dall’Amministratore o semplicemente vuoi fugare i tuoi dubbi sulla bontà dei conti rappresentati nel consuntivo, con la revisione contabile del bilancio potrai ricevere una relazione scritta in risposta ai quesiti specifici da te richiesti.
Inoltrami per email, il prima possibile, i documenti e gli allegati che hai ricevuto dal tuo amministratore per l’approvazione del bilancio condominiale annuale, li controllo gratuitamente e senza impegno, e riceverai prima della riunione un giudizio sintetico sul bilancio, evidenziando se necessario gli argomenti da approfondire o quelli sui quali ricevere chiarimenti dal tuo Amministratore.
Attenzione: questa tipologia di servizio, seppure gratuita, deve essere utilizzata con responsabilità e buon senso perché ha un alto tasso di “rischio da revisione” in quanto la verifica non si basa su ispezioni documentali (controllo pezze giustificative, movimenti bancari etc) e non risponderà ai quesiti formulati dalla Committenza ma si limiterà ad una verifica di rispondenza parziale.
Se non hai la maggioranza per richiedere una revisione condominiale autorizzata dall’Assemblea, non preoccuparti, a partire da 80,00 euro per ogni unità immobiliare, effettuo un controllo accurato per tuo conto di tutta la documentazione condominiale necessaria – verbali, preventivi e consuntivi, delibere – verifico la ripartizione delle spese, eventuali voci di spese eccessive e/o non deliberate, versamenti effettuati ma anche tanto altro in base alle tue richieste.
Inoltre su richiesta posso anche affiancarti in tutte le azioni più opportune a tutela dei tuoi interessi intervenendo anche presso l’Amministratore o in sede assembleare.
Scopri il mio servizio di rappresentanza assembleare qui
Ricevuta la nomina a Revisore condominiale per mezzo delibera assembleare eseguo un’analisi approfondita degli argomenti specifici formulati dalla Committenza – generalmente la veridicità e correttezza del bilancio condominiale – e provvedo a rilasciare un giudizio scritto a garanzia della qualità del servizio svolto dall’Amministratore, con particolare attenzione a verificare la conformità del rendiconto alle disposizioni richieste dalla Legge e se l’elaborato è stato redatto in modo da rappresentare in modo esauriente tutti i fatti aventi – e non – rilevanza numeraria.
Con un minimo impegno finanziario potrai dunque ottenere per iscritto un giudizio di merito sulla bontà del rendiconto condominiale.
Ecco come funziona:
Processo sistematico di verifiche e controlli e relative evidenze per esaminare una valutazione, oggettiva rispetto ai criteri della verifica stessa, posto in essere da un soggetto terzo rispetto a chi ha redatto il rendiconto condominiale di carattere amministrativo, contabile, fiscale, contrattuale e gestionale. Detto processo ha l’obiettivo di verificare che quanto rappresentato nel rendiconto condominiale sia corrispondente o meno alla concreta realtà condominiale
La revisione contabile condominiale non è una RICOSTRUZIONE della contabilità condominiale bensì come già espresso nel paragrafo precedente è una verifica della contabilità condominiale.
è poter fare esprimere al revisore un giudizio circa l’attendibilità del rendiconto condominiale redatto dall’amministratore.
La revisione è necessaria quando i Condomini o il singolo Condomino hanno l’esigenza di sapere da professionisti autorevoli se il loro rendiconto è conforme alle disposizioni richieste dalla Legge e redatto in modo da rappresentare in modo esauriente il conto della gestione annuale.
Quindi la figura del revisore condominiale non è necessaria esclusivamente all’insorgenza di dubbi di irregolarità condominiale ma può generarsi anche per pura verifica della gestione.
Dunque l’attività di revisione condominiale è volta a tutelare i condòmini attribuendo loro maggiore coinvolgimento nella verifica dei conti condominiali attraverso la misura della loro congruità e fondatezza. Ciò non significa che possano essere rimessi in discussione i criteri di ripartizione delle quote condominiali ma l’attività di verifica può essere tesa a stabilire se vi siano margini per una azione risarcitoria qualora emergano fattispecie non conformi alla legge.
Il revisore condominiale è una figura professionale introdotta con la legge di riforma del condominio il quale, su incarico dell’assemblea condominiale, del gruppo di condomini ovvero del singolo condomino, si occupa di verificare tutta la gestione del condominio per uno o più anni contabili, allo scopo di stabilire l’aderenza alle leggi, regolamenti e regole tecniche dal punto di vista contabile, tecnico, amministrativo, fiscale e giuridico, con il proposito di tutelare i condomini in termini di esplicitezza e correttezza dei fatti amministratiti aventi, e non aventi, rilevanza numeraria.
Molte associazioni di categoria ritengono – a mio avviso a ragione – che un revisore non può che essere identificato tra gli amministratori professionisti che abbiano ottenuto una qualifica specifica e che sia in grado di agire con precisione e assoluto distacco professionale.
Premesso che la legge non stabilisce alcuna tariffa lasciando la questione alla libera contrattazione tra le parti, la revisione contabile condominiale può costare anche meno di quanto si pensi, ma per una precisa valutazione economica è necessaria un preventivo esame del rendiconto e l’oggetto del mandato di revisione.
Ad ogni modo, con un minimo di impegno finanziario è possibile ottenere per iscritto un giudizio di merito, riguardante il metodo di redazione della bozza di rendiconto consuntivo da approvare e il suo contenuto.
In linea di principio, il revisore condominiale non può essere nominato con lo scopo di rimettere in discussione i criteri di ripartizione – anche se sbagliati – adottati nei rendiconti già approvati dall’assemblea. Infatti, eventuali vizi nell’attribuzione dei criteri di ripartizione delle quote condominiali devono essere contestati impugnando le relative deliberazioni davanti al giudice entro il termine perentorio di 30 giorni: decorso tale termine, la deliberazione non è più impugnabile, ad eccezione tuttavia di delibere insanabilmente nulle e dunque impugnabili in qualsiasi tempo.
In questi casi l’attività del revisore non può che essere tesa ad ottenere il risarcimento del danno arrecato dall’amministratore al condomino attraverso un operato non conforme alla legge: in tal caso, a nulla rileverà il fatto che la delibera di approvazione del rendiconto consultivo non sia stata impugnata entro i termini previsti.
Si, poiché in condizioni ordinarie la figura del revisore può essere utile in chiave di controllo e monitoraggio dei fondi. Inoltre, il revisore può essere utile qualora si intendesse esercitare un particolare controllo, in funzione di garanzia, a favore sia dell’assemblea e sia dell’amministratore in caso di fondi costituiti per interventi straordinari.
Si, dietro specifico mandato dell’assemblea, di un gruppo di condomini ovvero anche del singolo condomino.
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