Nella prassi condominiale, capita sovente che a fine assemblea, l’ultimo punto presente all’ordine del giorno è inevitabilmente le “varie ed eventuali”.
Fondamentalmente, lo scopo dell’inserimento di questa voce è quello di discutere argomenti che non sono individuati nell’OdG e che possono essere introdotti a seguito della discussione che si tiene in assemblea.
La discussione di argomenti non inseriti nell’ordine del giorno possono comunque essere discussi in qualsiasi altro momento durante l’assemblea, però, ciò che è importante è che tali discussioni non possono essere oggetto di votazione, poiché le eventuali deliberazioni prese sulla scorta di esse sono illegittime e pertanto annullabili ex art. 1137.
Consiglio infatti di evitare l’inserimento nell’OdG delle cosiddette “varie ed eventuali”.
Schematicamente:
1) Si può deliberare sul punto “varie ed eventuali” ?
La risposta è NO, però c’è un “ma” che analizzeremo al successivo punto 3
2) Perché non si può deliberare sulle “varie ed eventuali”?
Eventuali delibere assunte in “varie ed eventuali” violano l’obbligo di preventiva informazione dei condomini convocati in assemblea, i quali debbono essere adeguatamente informati circa i punti posti all’ordine del giorno, ciò al fine di permettere loro una partecipazione consapevole alla discussione, infatti “varie ed eventuali” sostanzialmente non significa nulla.
3) il “ma” del punto 1
…ma nelle “varie ed eventuali” si potrà, in modo esemplificativo e non esaustivo, dare spazio a:
- comunicazioni rese dall’Amministratore o dai Condomini;
- suggerimenti e raccomandazioni rivolte ai Condomini ovvero all’Amministratore;
- aggiornamenti su questioni già oggetto di precedente discussione;
- piccole richieste di intervento da parte dei condomini;
- richieste di inserimento di un argomento all’ordine del giorno di una prossima assemblea;
- e più in generale argomenti tali da non richiedere una specifica menzione nell’ordine del giorno e di essere oggetto di una deliberazione assembleare.